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AVVISO AGLI UTENTI - RIDUZIONE 30% SANZIONI STRADALI
Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge n. 98 del 09.08.2013 di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche apportate all’art. 202 del D.Lgs. 285/1992 sul pagamento delle sanzioni stradali.
Da tale data infatti l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate)
- verbale ricevuto dal 16 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.