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La revisione è il controllo inteso ad accertare il permanere nei veicoli delle condizioni riguardanti la sicurezza per la circolazione, la silenziosità e la limitazione delle emissioni inquinanti. E’ disciplinata dall’art. 80 del Codice della Strada e si effettua per le categorie di veicoli e con le cadenze indicate a fondo pagina.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni (entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione), nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
La revisione può essere effettuata sia presso gli uffici della Motorizzazione Civile, sia una delle officine autorizzate, limitatamente per queste ultime agli autoveicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Le sanzioni pecuniarie prevista per chi circola senza aver effettuato la revisione, sono quelle previste dall'articolo 80 del Codice della Strada.
Per queste violazioni non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida.
NOTA:
I rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t. non sono compresi nella elencazione generale del DM 06.08.1998, n. 408, e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito DM.
I veicoli sottoposti a revisione annuale possono circolare oltre la scadenza solo se la prenotazione è stata effettuata nei termini.
I veicoli sottoposti a revisione periodica non possono circolare oltre la scadenza anche se la prenotazione è stata effettuata nei termini, salvo diversa indicazione nella prenotazione.