22/03/2020
CORONAVIRUS - NUOVE DISPOSIZIONI
Emessa una nuova ordinanza che introduce dei limiti ulteriori agli spostamenti.
E' fatto divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso dal proprio, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Posto che anche all’interno del proprio comune gli spostamenti vanno ridotti a situazioni di estrema urgenza, motivi di lavoro e motivi di salute, da oggi non si può uscire dal proprio comune con facilità. Ogni spostamento deve essere ADEGUATAMENTE MOTIVATO.
STIAMO A CASA
AGGIORNAMENTO DELLE ORE 21.15
E’ appena stato firmato un nuovo decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni previste dall’ordinanza del Ministero della Salute e in precedenza diffuse sono state recepite integralmente in tale atto e vengono fornite delle indicazioni in merito alla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali come da allegato.
Si segnala, in particolare, l’art. 1 comma 4 che prevede che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020 compresa la spedizione della merce in giacenza.
Ciò vuol dire che le imprese che rientrassero in quelle per le quali si prevede la sospensione, se hanno la produzione in corso, possono ultimarla e provvedere alle spedizioni entro il 25 marzo.
Per poter avere indicazioni precise circa le attività produttive industriali e commerciali che possono restare aperte (in base ai codici ATECO indicati nell’allegato) e quelle che, invece, devono restare chiuse, l'Amministrazione Comunale fornisce un ulteriore servizio e gli interessati potranno chiamare il SUAP ai numeri 0734.8196237-240 che effettuerà i controlli del caso e saprà fornire ogni risposta.
Le disposizioni fino ad ora emesse, compreso quest’ultimo atto, sono efficaci fino al 3 aprile p.v.
