Regole di calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
a) Regole di calcolo della tariffa
UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ CON TRE COMPONENTI
Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale (TEFA) pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 141,75* e calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,29*
Tariffa variabile: € 1,06*
Quota fissa: € 0,29 * 100 = € 29,00
Quota variabile: € 1.06 * 100 = € 106,00
Totale imposta: € 29,00 + € 106,00 = € 135,00
Totale: € 135,00 + 5 % = € 141,75
* esempi con tariffe anno 2023
UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE
Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale (TEFA) pari al 5% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 322,35 e calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,47*
Tariffa variabile: € 2,60*
Quota fissa: € 0,47 * 100 = € 47,00
Quota variabile: € 2,60 * 100 = € 260,00
Totale imposta: € 47,00 + € 260,00 = € 307,00
Totale: € 307,00 + 5 % = € 322,35
* esempi con tariffe anno 2023
b) Variabili
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Le variabili considerate per il calcolo sono individuate a seconda che si tratti di utenza domestica o non domestica.
Per le utenze domestiche si considerano:
- la superficie calpestabile (in mq);
- il numero degli occupanti ovvero dei componenti del nucleo familiare;
- la durata, in giorni, dell’occupazione (ad es. 365 giorni);
- eventuali riduzioni concesse in base al Regolamento TARI.
Per le utenze non domestiche si considerano:
- la superficie calpestabile (in mq);
- la durata, in giorni, dell’occupazione (ad es. 365 giorni);
- la categoria produttiva di inquadramento in relazione all’attività economica svolta e alla destinazione d’uso dei locali/aree;
- eventuali riduzioni concesse in base al Regolamento TARI.
c) Riduzioni
Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:
UTENZE DOMESTICHE
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%.
UTENZE NON DOMESTICHE
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
Per ulteriori riduzioni e la loro specifica disciplina, si rimanda a quanto disposto dagli artt. 19, 21, 21bis, 22, 23 e 24 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) consultabile nell’apposita sezione “REGOLAMENTO TARI”.
d) Imposte applicabili
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.
e) Componenti perequative (dal 2024)
Con Deliberazione ARERA 386/2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale. La finalità di tale intervento di ARERA è quella di introdurre la compartecipazione da parte di tutti i contribuenti per la copertura:
a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR1 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 0,10 €/utenza;
b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR2 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 1,50 €/utenza.
L’applicazione di tali componenti si rende obbligatoria per questo Comune che non detiene alcuna discrezionalità in merito alla determinazione degli importi sopra determinati e non gestirà le entrate derivanti, che verranno riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e destinati alle coperture sopra indicate sulla base delle disposizioni dell’Autorità.
Le tariffe valide per l'anno d’imposta corrente sono pubblicate nell'apposita pagina (Link).
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