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Informazioni per omesso/ritardato pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell’art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

Per la specifica disciplina si rinvia a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del vigente regolamento TARI.

È possibile sanare tale omissione/ritardo, purché la violazione non sia contestata e/o non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente dal Comune, mediante l’istituto del Ravvedimento Operoso in quanto ammesso e disciplinato dall’ art. 13 del D.Lgs. 472/1997, procedendo in uno dei seguenti modi:

-          in maniera autonoma, se possessori di SPID (intestatario TARI), accedendo al proprio cassetto fiscale (https://i324.anagrafetributaria.it/ );

-          in maniera autonoma, se non possessori di SPID, utilizzando un qualsiasi calcolatore on-line disponibile sul web  (es. https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php) e compilando i vari campi richiesti con i codici, importi e scadenze indicati nell’avviso di pagamento;

-          recandosi presso studi professionali abilitati (es. commercialisti, CAF, ecc..).

 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni relative all’omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60gg), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Si applicano le disposizioni di cui dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata.

In caso di eventuale Ravvedimento Operoso per omesso/insufficiente/ritardato versamento si rimanda alla relativa pagina di riferimento (Link)

RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente (Link), nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento precedenti al 2023. A partire dagli avvisi bonari del 2023, a determinate condizioni correlati alla propria situazione economica equivalente (si veda la pagina relativa), il contribuente può chiedere una maggiore rateazione rispetto alle tre rate ordinarie.

 

 

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